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STATUTO SOCIALE

Titolo I

Costituzione

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Quelli che l’atletica...".

Art. 2 – Oggetto

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione fondi,nonché riserve o capitale

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, senza limiti di età, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L’associazione, condividendone i contenuti, recepisce e adotta la carta etica emanata dalla FIDAL.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione sportiva dilettantistica è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Sede Sociale

La sede sociale è in Cagliari in via Is Mirrionis 144. Essa potrà essere trasferita, su decisione dell’assemblea straordinaria dei soci fondatori, in qualsiasi luogo del territorio nazionale. Sedi operative, secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero, possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo e saranno disciplinate da apposito regolamento senza necessità di integrare il presente statuto.

Art. 5 – Soci e Quote

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione sportiva dilettantistica si compone di soci fondatori, soci sostenitori, soci atleti e soci onorari, il numero dei soci è illimitato.

I soci fondatori sono i partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione sportiva dilettantistica. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione sportiva dilettantistica. Sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

I soci sostenitori sono coloro che sostengono le attività dell'associazione attraverso il versamento, mensile o annuale, di una quota sociale, il cui importo minimo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

I soci atleti sono coloro che praticano l'attività sportiva, a livello agonistico o attraverso la frequenza dei corsi di avviamento all'atletica; se maggiorenni, e in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nelle assemblee.

Vengono dichiarati soci onorari, da parte del consiglio direttivo, coloro che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione o che si siano distinti per il loro impegno in campo sportivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e partecipano senza diritto di voto alle assemblee.

I tecnici sono coloro che seguono le attività dei centri giovanili o che curano la preparazione del settore agonistico.

La distinzione di denominazione tra la varie tipologie di soci è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta alcuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti uguali diritti e uguali doveri.

Le quote versate sono intrasmissibili, con eccezione dei trasferimenti mortis causa. Le quote ed i contributi non sono in ogni caso rivalutabili.

Tutti i soci partecipano in modo continuativo e permanente all’attività sociale secondo le norme del presente statuto; sono chiamati alla partecipazione alle assemblee sociali per l’approvazione, modificazione dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione del bilancio annuale e di previsione, ed in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età; al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 9. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Ammissione

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di ammissione, dal Consiglio Direttivo a seguito di proposta del medesimo Consiglio Direttivo, ed in mancanza da almeno uno dei soci fondatori o da almeno cinque soci sostenitori, in assenza di delibera espressa essa è valida, per silenzio assenso, dal trentunesimo giorno dalla data di ricevimento dell’istanza di ammissione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ogni socio si impegna a non adire altre autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della Società Sportiva.

Art. 7 - Dimissione ed esclusione

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;

2) per esclusione, quando esistano gravi ragioni, ovvero inosservanza del Regolamento, su decisione presa dal Consiglio Direttivo senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.

Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Titolo II

Amministrazione

Art. 8 - Presidenza dell'Associazione sportiva dilettantistica

L’Associazione sportiva dilettantistica è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori, sostenitori ed atleti, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Si applica in ogni caso il disposto del nuovo comma 18 bis dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n°289, come modificato dalla legge 21 maggio 2004 n°128.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'associazione sportiva dilettantistica è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti. La durata del mandato dei membri del Consiglio Direttivo è di due anni, i consiglieri uscenti sono sempre rieleggibili. Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio potrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo. Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall'assemblea cesseranno alla data in cui doveva terminare il mandato del consigliere che egli aveva sostituito. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall'Assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo rimarranno nondimeno invalide.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza secondo le norme federali, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica e fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'assemblea, ai sensi dell'art. 20.

In particolare:

a) determina le quote sociali annuali;

b) delibera l'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 6;

Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'associazione sportiva dilettantistica, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.

Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza è ammesso.

Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le cariche amministrative sono tutte rigorosamente gratuite.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito:

a) dai contributi di Enti pubblici e privati;

b) da donazioni e lasciti testamentari;

c) da ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione sportiva dilettantistica e risultante dal libro degli inventari.

Art. 13 - Entrate

Le entrate dell'associazione sportiva dilettantistica sono costituite da:

a) quote sociali versate annualmente da soci fondatori, sostenitori ed atleti. Tali quote sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione sportiva dilettantistica né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione sportiva dilettantistica, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso delle quote annuali versate all’Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

b) sovvenzioni e contributi che l'Associazione sportiva dilettantistica può ottenere dallo Stato o da Enti pubblici e privati.

c) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;

d) proventi derivanti da manifestazioni, spettacoli, corsi, seminari, convegni e conferenze;

e) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;

f) remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;

g) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 14 – Soci lavoratori

I soci quando lavorano per l'Associazione sportiva dilettantistica possono stabilire con essa un normale rapporto di lavoro.

Art. 15 - Contabilità

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, con effetto e decorrenza dalla data di costituzione e fino al 31 dicembre per il primo anno. Per ogni esercizio è predisposto facoltativamente un bilancio preventivo e, obbligatoriamente, uno consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la Sede dell’Associazione sportiva dilettantistica nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione sportiva dilettantistica a spese del richiedente.

Libri obbligatori sono: il libro delle assemblee dei soci, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro dei soci, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti .

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, laddove nominato dall’assemblea, è composto da 3 membri anche non soci. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

I Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'associazione sportiva dilettantistica; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea.

Essi possono assistere alle assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Titolo III

Assemblea

Art. 17 - Costituzione

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci sostenitori e dai soci atleti. Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio; ciascun delegato non può cumulare più di due voti compreso il proprio. I componenti del consiglio direttivo non possono possedere deleghe.

Gli Enti e le persone giuridiche sono presenti tramite il rappresentante legale o persona debitamente autorizzata. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno. L’assemblea è regolarmente convocata mediante affissione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell’associazione, almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

La lettera di prima convocazione può contenere la fissazione per la seconda convocazione nello stesso contesto.

L'assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Art. 18 - Presidenza

Le riunioni dell'assemblea sono presiedute da un socio eletto dall'assemblea stessa, la quale nomina anche un segretario.

Art. 19 - Deliberazioni

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza, metà più uno, dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero degli associati presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza, metà più uno, dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di due terzi più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di due terzi più uno dei presenti.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero degli associati presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza, metà più uno, dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 20 - Poteri Ordinari

L'assemblea:

a) elegge il Presidente e il Segretario di seduta;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al piano annuale delle attività;

c) elegge il Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica;

d) elegge i membri del Consiglio Direttivo, scelti fra i soci aventi diritto di voto;

e) ratifica, qualora sia richiesto dal presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo;

f) invalida le ammissioni fatte dal Consiglio Direttivo conformemente all'art.9;

g) nomina i Revisori dei Conti

h) delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio;

i) delibera eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e le relative modifiche.

Art. 21 - Poteri straordinari

Le modifiche di Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione sportiva dilettantistica sono deliberate dall'assemblea straordinaria.

Art. 22 - Elezione degli organi dell’Associazione sportiva dilettantistica

L’elezione degli organi dell’Associazione sportiva dilettantistica non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 23 - Avanzi di gestione

All’Associazione sportiva dilettantistica è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione sportiva dilettantistica stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza scopo di lucro.

L’associazione sportiva dilettantistica ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea, deliberando e votando conformemente all'art. 20, 2° comma, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione sportiva dilettantistica. Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione sportiva dilettantistica.

L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e votando conformemente all'art. 20, 1° comma, ad uno o più Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso, in nessuna misura e sotto nessuna forma diretta od indiretta, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione sportiva dilettantistica disciolta.

Art. 25 – Regolamento

Il Regolamento dell’Associazione sportiva dilettantistica disciplina le materie in tema di modalità d’iscrizione, conduzione ordinaria e comportamentale dei soci dell’associazione sportiva dilettantistica.

Il Regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo è approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

Art. 26 – Conformità

Il presente statuto, conforme alle norme e le direttive del CONI, è suscettibile di modificazioni informate al criterio di conformità teso all’ottenimento del requisito di "riconoscimento ai fini sportivi del CONI".

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

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